Statuto
La nostra "Costituzione"
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
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E' costituita una associazione denominata:
"Associazione POLITICS HUB" o in breve "POLITICS HUB".
Il logo dell'Associazione è rappresentato da una lampadina con connessioni interne colorate con alcune diramazioni e da una scritta sottostante "POLITICS HUB" ed è qui graficamente riprodotto:
L'Associazione nasce da un'idea di un gruppo di amici e segnatamente di:
Pagliuca Andrea, Cozzi Edoardo, Cozzi Carlo, soci fondatori, e da Alessandro Lupi, Filippo Giannotta, Francesco Agosti, Jacopo Agosti, Tommaso Agosti, Lorenzo Galli, Matteo Lusvarghi, Niccoló Brazzelli, Noemi Felisi, Silvia Garbelli, Simone Monza, Virginia Deidda, Rachele Grassini, Alessandro Comin ed Andrea Belvisi.
Molti degli ideatori non partecipano all'atto costitutivo per motivi legati all'attuale limitazione - disposta dai provvedimenti normativi delle competenti Autorità - alla circolazione di persone fisiche ed alla possibilità di incontri tra un numero elevato di persone.
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L'associazione ha sede in Legnano, Viale Gorizia n. 44.
Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato od all'estero.
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L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
- Promozione ed organizzazione di eventi, conferenze e dibattiti culturali, politici, di interesse generale e di approfondimento economico-sociale;
- Promozione, tutela e sostegno dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione al mondo giovanile.
Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:
- Svolgimento di attività editoriale a stampa e su altri supporti (con l’esclusione della pubblicazione di quotidiani) attraverso la pubblicazione di atti, interviste e materiali afferenti agli scopi perseguiti dall’Associazione;
- Diffusione dell’informazione culturale e politico-economica attraverso tutti i mezzi di comunicazione;
- Promozione ed organizzazione di partnership e collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende nazionali ed internazionali;
- Partecipazione ad eventi culturali e politici promossi da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.
L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari.
L’associazione potrà svolgere attività strumentali e direttamente connesse a quelle sopra elencate.
PATRIMONIO
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Il patrimonio dell'associazione è costituito:
a) Dalle quote associative iniziali ed annuali;
b) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
c) Dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
d) Da donazioni, legati, lasciti.
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I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:
a) Dalle quote associative;
b) Dai redditi dei beni patrimoniali;
c) Dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.
d) Dai proventi di attività o eventi organizzati dall’associazione.
ASSOCIATI
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I membri dell'associazione si suddividono in:
a) Soci fondatori: sono tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.
b) Soci ideatori: sono tutti coloro che hanno partecipato alla nascita dell'Associazione i cui nomi sono indicati nell'atto costitutivo quali ideatori dell'Associazione, che per motivi legati alla limitazione della circolazione delle persone fisiche e di incontro tra le stesse in base a provvedimenti delle competenti Autorità, non hanno potuto partecipare all'atto costitutivo dell'Associazione, e che ne faranno poi domanda di iscrizione;
c) Soci ordinari: sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli eventuali regolamenti emanati ed emanandi e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L’eventuale diniego dovrà essere motivato.
d) Soci benemeriti o onorari: sono quelli che per la frequentazione dell’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.
In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della quota associativa annuale.
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Gli associati, salvo i soci benemeriti o onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa, eventualmente differenziata secondo le categorie, quota che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.
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Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.I soci onorari o benemeriti hanno diritto di partecipare alle votazioni, ma non sono computati nel quorum costitutivo.Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.
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La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.Tale qualità si perde nei seguenti casi:- per morte;- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata o PEC al Consiglio direttivo;- per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi; è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Revisore o al Collegio dei revisori, se nominato/i, in mancanza di nomina sul ricorso decide l’assemblea;- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine pubblico ed agli scopi dell'associazione.L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata o PEC. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
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Sono organi dell'associazione:
a) L'assemblea degli associati;
b) Il Consiglio direttivo;
c) Il Presidente ed eventualmente uno o più Vice-Presidenti;
d) Il Segretario generale;
e) Il Tesoriere;
f) Il Revisore od il Collegio dei revisori.
ASSEMBLEA
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L’assemblea degli associati:
– Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo e il Revisore, nonché il Presidente del Consiglio Direttivo;
– Approva il bilancio di esercizio;
– Delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– Delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato ove non sia stato nominato il revisore o il collegio dei revisori;
– Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Revisore o del Collegio dei revisori dei conti, ove ritenuto opportuno.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o sia previsto dal vigente statuto o dalla legge.
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Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata.L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
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Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.L’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci (nel calcolo del quorum costitutivo non si calcolano i soci benemeriti o onorari) e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto voto.Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto (con esclusione dal quorum costitutivo dei soci benemeriti o onorari) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (con esclusione dei soci benemeriti o onorari).Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.Verificandosi tali presupposti, l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.Nel caso in cui il segretario ed il Presidente non siano fisicamente presenti nello stesso luogo, il verbale verrà redatto e sottoscritto dal solo segretario ed in un secondo tempo, non appena possibile, verrà sottoscritto anche dal Presidente.
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L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale o, in sua assenza, da un Segretario all'uopo nominato.Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale, o, in sua assenza, da un Segretario all'uopo nominato, fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma del precedente articolo 13. Ove sia obbligatorio per legge, o ove il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio all'uopo designato.
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Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.
CONSIGLIO DIRETTIVO
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L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 18 (diciotto) membri nominati dall'assemblea tra i soci con le modalità previste dall'art.13; almeno la metà di essi verrà scelta tra i soci fondatori e ideatori.
Essi durano in carica uno, due o tre esercizi, a scelta dell'assemblea che li nomina, salvi i primi nominati nell'atto costitutivo e sono rieleggibili.
Qualora non venga determinata la durata in sede di nomina, si intende che i membri del Consiglio Direttivo siano nominati per un esercizio.
La scadenza del Consiglio Direttivo si avrà alla data dell'Assemblea che approva il bilancio del primo o secondo o terzo esercizio dalla nomina (a seconda che sia stato nominato rispettivamente per uno, due o tre esercizi).
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Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli.
I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
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La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
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Il Consiglio direttivo è convocato con lettera o con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione da inviare almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
A. Che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
B. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
C. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale o da persona designata dagli intervenuti.
Nel caso in cui il segretario ed il Presidente non siano fisicamente presenti nello stesso luogo, il verbale verrà redatto e sottoscritto dal solo segretario ed in un secondo tempo, non appena possibile, verrà sottoscritto anche dal Presidente.
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E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo o comunque, se inferiori, a quelle tenute nel corso di un intero esercizio sociale, è considerato dimissionario.
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Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
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Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) Assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
b) Convocare le assemblee;
c) Deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
d) Redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
e) Emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) Acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
g) Stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
h) Sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) Negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio senza scopo di lucro;
l) Decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
m) Costituire e/o aderire ad A.T.I., joint ventures, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in particolare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;
n) Conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
o) Promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sull’attività dell’associazione e le sue finalità;
p) Predisporre la Carta Etica dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
q) Deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
CARICHE SOCIALI
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Il Consiglio direttivo potrà nominare tra i suoi membri uno o più Vice-Presidenti, e provvederà a nominare il Tesoriere ed il Segretario generale che resteranno in carica per la durata del Consiglio stesso, salvo per i primi nominati dai soci in sede di costituzione.
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Presidente e Vice Presidenti
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato una o più volte.Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni che non siano di competenza di altre cariche ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.
Il/I Vice-Presidente/i, se nominati, sostituiscono il Presidente in caso di impedimento dello stesso, in tutte le funzioni e nella rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di disaccordo dei Vice-presidenti sul compimento di un atto decide la maggioranza dei Vice-presidenti o, nel caso in cui siano due vicepresidenti in disaccordo, delibera il Consiglio.
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Segretario generale e Tesoriere
Il Segretario generale dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.
A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente e, se delegati dal Consiglio direttivo, il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale ed esecutiva dell'associazione.
In caso di sua impossibilità, può essere designato dal Consiglio Direttivo un Segretario che lo sostituisca, anche temporaneamente.
25 b
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Tesoriere controlla e gestisce tutta l'attività contabile ed economica svolta dall'Associazione. Egli cura la gestione della cassa dell'Associazione, e quindi compie le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio direttivo e dall'assemblea.
Il Tesoriere predispone, dal punto di vista contabile, bozza del bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile da sottoporre al Consiglio Direttivo che provvederà a redigerne la versione definitiva, da sottoporre all'Assemblea dei soci, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, ove non sia nominato un organo di revisione.
Per i compiti connessi con l'attività di tesoreria, con l'approvazione del consiglio direttivo, il Presidente può conferirgli la firma sociale.
REVISORE O COLLEGIO DEI REVISORI
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Possono essere nominati dall'assemblea, anche tra persone non associate, un Revisore od un Collegio dei revisori, quest’ultimo composto da tre membri, di cui uno quale Presidente.
Qualora venisse a mancare il Revisore, il Consiglio Direttivo provvede a convocare senza indugio l’assemblea per la nomina di un nuovo Revisore. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario.
Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo.
Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto.
Al Revisore od al Collegio dei revisori spetta il compito di:
a) Controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
b) Vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
c) Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.
I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
BILANCIO
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L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
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Dalla data dell'avviso di convocazione dell’assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
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Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni aventi finalità analoghe.
TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO
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L'associazione ha durata illimitata.
In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
RINVIO
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Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.